Decreto ministeriale n. 61
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Roma, 13 luglio 2007
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall’art.22 della legge 23.12.98 n.448 e dall’art.20 della legge 23.12.1999, n.488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124;
VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186 ed in particolare l’art. 5, che prevede per gli insegnanti religione cattolica, in fase di prima applicazione, una procedura concorsuale riservata;
VISTE le graduatorie di merito dei concorsi riservati, espletati in esecuzione della procedura concorsuale citata, indetta con Decreto del Direttore Generale per il personale della scuola del 2 febbraio 2004;
VISTO il D.M. 42 del 24 marzo 2005, con il quale sono state disposte, in esecuzione del D.P.R. autorizzativo 22 dicembre 2004, 9229 assunzioni di personale insegnante di religione cattolica ripartite in contingenti regionali, quale prima tranche di assunzioni previste nell’ambito della programmazione relativa al triennio scolastico 2004/2007;
VISTO il D.P.R. 17 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2006, adottato sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con la quale è assegnato un contingente di personale insegnante di religione cattolica di 3.077 unità ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2005/2006, quale seconda tranche di assunzioni previste nell’ambito della citata programmazione triennale;
VISTO il D.P.R. 23 aprile 2007, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, adottato sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale è assegnato un contingente di personale insegnante di religione cattolica di 3.060 unità ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2007/2008, quale terza ed ultima tranche di assunzioni previste nell’ambito della citata programmazione triennale;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in merito alla consistenza delle dotazioni organiche del personale insegnante di religione cattolica per l’a.s. 2007/2008 e delle relative disponibilità di posti;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive integrazioni e modificazioni;
D E C R E T A
DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PER IL PERSONALE INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA anno scolastico 2007-2008
ART. 1
Ripartizione del contingente
1.1 Il contingente complessivo di 3.060 assunzioni a tempo indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è ripartito in contingenti regionali in misura proporzionale ai posti disponibili in organico per l’anno scolastico 2007/08 ed alla consistenza delle graduatorie dei concorsi riservati banditi con Decreto dirigenziale 2 febbraio 2004.
1.2 Ogni contingente regionale, è ripartito in due distinti contingenti corrispondenti ai due ruoli regionali previsti dall’art. 1 della legge n. 186/03.
1.3 Nelle tabelle allegate al presente D.M. sono indicati i posti complessivamente funzionanti, la consistenza del personale già in servizio con contratto a tempo indeterminato, le disponibilità per i due ruoli,
ART. 2
Assunzione del personale
2.1 Nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1, comma 1.2, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante è definito dal competente Direttore regionale, a livello di ciascuna diocesi, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ciascuno dei due ruoli.
2.2 Le assunzioni sono disposte utilizzando le graduatorie di merito di ciascuno dei due concorsi banditi con Decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, corrispondenti ai due distinti ruoli previsti dall’art. 2 della legge n. 186/03, secondo le indicazioni contenute nel bando citato.
2.3 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l’intero anno scolastico, nel rispetto del limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di ciascuno dei due ruoli.
2.4 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all’art.3 della legge 12 marzo 1999, n.68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
2.5 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.
2.6 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra regione prima di tre anni scolastici.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del MPI www.pubblica.istruzione.it , sulla rete intranet e all’albo degli Uffici Scolastici Regionali.
IL MINISTRO
f.to Giuseppe Fioroni